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sabato 17 marzo 2018

Politici licenziabili se non mantengono gli impegni assunti in campagna elettorale

politici licenziabili
Il 4 marzo 1999 il Partito Umanista presentò alla Camera dei Deputati una proposta di Legge di Iniziativa Popolare, corredata da oltre 50.000 firme di elettori, intitolata “Norme sulla Responsabilità Politica”.
Le “Norme sulla Responsabilità Politica” obbligano gli eletti a rendere conto periodicamente del proprio operato agli elettori e danno a questi ultimi la facoltà di licenziare i propri rappresentanti, qualora essi non abbiano rispettato gli impegni assunti in campagna elettorale. Questa proposta di Legge giace in Parlamento da diciannove anni e non è mai stata esaminata.
La sovranità spetta al popolo, che ha bisogno di strumenti di informazione e di partecipazione più diretti, più efficaci e continuativi, che non si esauriscano nel solo atto fondamentale, ma insufficiente, del voto elettorale. In altre parole, di nuovi modelli democratici, adeguati al momento storico.

La Legge di Responsabilità Politica

Con questa proposta di Legge si intende avanzare verso la Democrazia Reale, considerando i cittadini come i veri depositari del potere, che essi delegano ai propri rappresentanti e che possono revocare se questi tradiscono gli impegni assunti.
Non è sufficiente che gli eletti vengano giudicati soltanto alle elezioni successive, avendo avuto cinque anni per agire liberamente al di fuori del mandato ricevuto e, spesso, contro di esso. È  necessario dare agli elettori uno strumento di controllo dei propri rappresentanti e la possibilità di revocare il mandato a loro assegnato in qualunque momento della Legislatura.
Le “Norme sulla Responsabilità Politica” non sono in contrasto con l’Articolo 67 della Costituzione italiana perché non prevedono il vincolo degli eletti al mandato ricevuto dal partito di appartenenza, mentre li obbligano al rispetto degli impegni assunti verso gli elettori.
Di seguito la descrizione sintetica dei singoli articoli.

Norme sulla responsabilità politica

L’articolo 1 descrive gli obiettivi che la legge si propone di raggiungere, ed in particolare: l’aumento e la facilitazione della partecipazione dei cittadini alla vita politica, con forme di democrazia reale; la creazione di un rapporto continuativo tra elettore ed eletto. Cio` appare necessario soprattutto in relazione alla velocita` di cambiamento attuale. E` estremamente difficile – anche per un politico in assoluta buona fede – pronosticare e sapere con precisione la politica piu` corretta da implementare, per esempio, nei prossimi cinque anni (durata normale della legislatura); permettere, in casi estremi di irresponsabilita` politica, la sostituzione del politico, restituendo il potere di decisione alla base sociale. 
L’articolo 2 introduce un meccanismo nuovo, teso ad aumentare la conoscenza e la comprensibilita` da parte dei cittadini dei programmi elettorali presentati dalle diverse forze politiche o dai diversi candidati. Cio` attraverso l’obbligo imposto a tutti i candidati di sottoscrivere e depositare il programma sul quale ci si impegna in occasione di comizi elettorali e la distribuzione di tutti i programmi depositati ad ogni elettore, unitamente al certificato elettorale. Sono previste regole per la redazione dei programmi che, contenendone l’estensione, rendano gli stessi facilmente leggibili e comprensibili. Il vocabolario di base della lingua italiana cui allude l’articolato e` quello elaborato dal Centro universitario di calcolo elettronico dell’Universita` degli studi di Pisa (v. Tullio De Mauro, Guida all’uso delle parole, Editori riuniti, Roma, 1991). Ai programmi depositati e` inoltre data la massima pubblicita` anche attraverso le reti telematiche ed i servizi televideo, nonche´ con tutti gli strumenti conoscitivi che la tecnologia e` in grado di mettere a disposizione. E` previsto, infine, che i candidati “uscenti”, che ripropongono la loro candidatura, possano allegare al programma una sintesi di quanto da essi realizzato nel precedente mandato.
L’articolo 3 e` teso a dare continuita` a quel rapporto piu` trasparente tra elettori e candidati derivante dall’articolo 2. Si prevede infatti che i candidati eletti redigano una relazione semestraleche, articolata in parallelo al programma presentato, puntualmente riferisca sulle azioni intraprese e sui risultati raggiunti. Valgono le stesse regole di scrittura previste per la redazione dei programmi. Tutte le relazioni presentate all’ufficio elettorale sono da questo conservate e messe a disposizione dei cittadini che ne facciano richiesta. Alle stesse e` data la massima pubblicita`, come nel caso dei programmi, anche attraverso le reti telematiche, i servizi di videotel e tutti gli altri strumenti tecnologici via via messi a disposizione dall’evoluzione della tecnologia. Nel caso dei soggetti sottoposti a procedimento di verifica, la relazione semestrale e` stampata e distribuita, a cura dell’ufficio elettorale competente, ai cittadini della circoscrizione elettorale interessata. Alla relazione e` allegata una documentazione relativa alla partecipazione del candidato eletto ai lavori dell’organo che presiede o di cui fa parte, costituendo questo uno degli indicatori dell’impegno profuso nell’assolvimento del mandato.
L’articolo 4 specifica i soggetti cui si applica il procedimento di verifica disciplinato dal capo II.
Con l’articolo 5 si rafforza il dialogo dell’eletto con gli elettori prevedendo, come passo del procedimento di verifica, un forum aperto, in cui i partecipanti possano porre domande direttamente al politico di turno, anche tramite collegamento televisivo.
L’articolo 6 prevede che dopo il forum abbia luogo una votazione di verifica della fiducia che il politico riscuote nell’elettorato. Al fine di non moltiplicare eccessivamente le occasioni in cui gli elettori sono chiamati alle urne, il regolamento di attuazione della legge potra` disciplinare un calendario delle verifiche, accorpandole, per esempio, in due tornate annuali.
L’articolo 7 detta disposizioni tese a ridurre al massimo l’impatto economico e amministrativo della legge. Gli usuali seggi elettorali, che vengono predisposti ad hoc in occasione di ogni elezione, si trasformano in permanenti. Cio` appare del tutto possibile, considerato che lo spazio occupato dalle cabine elettorali e` minimo e che nelle scuole, che abitualmente ospitano i seggi elettorali, con la riduzione della popolazione scolastica, non sono in questo momento assolutamente carenti gli spazi. L’istituzione dei seggi permanenti eliminerebbe inoltre le spese di montaggio, smontaggio, trasporto e magazzinaggio delle cabine elettorali, senza contare il contenuto educativo, in termini di educazione democratica, derivante dalla presenza dei seggi permanenti nelle scuole. Pur mantenendo il sistema delle cabine elettorali, per evidenti esigenze di garanzia della segretezza del voto, si prevede tuttavia che il voto sia espresso tramite l’uso di un computer, nel quale e` montato un programma informatico che consenta: di assicurare che ogni elettore possa esprimere un solo voto (grazie alla scheda elettronica di verifica distribuita dall’ufficio elettorale); di esprimere il voto in modo semplificato (SI/NO); di garantire la segretezza del voto; di accelerare le procedure di voto e di effettuare lo spoglio automatico dei voti a fine giornata. In tale modo le verifiche, come le votazioni elettorali, possono aver luogo in una sola giornata di domenica, senza alterare il normale corso di studio delle scuole sede di seggi elettorali.
L’articolo 8 stabilisce per la validita` della votazione di verifica un quorum piuttosto alto, pari al 50 per cento degli aventi diritto al voto. Cio` per evitare che il meccanismo possa essere strumentalizzato da minoranze irresponsabili. La fiducia si intende accordata se i “SI” raggiungono la maggioranza semplice. Dopo la seconda verifica negativa, sono convocate elezioni per la sostituzione del politico in questione. Ovviamente, nel caso di candidati eletti con sistema proporzionale, non si procedera` a nuove elezioni, ma alla sostituzione con il primo dei candidati non eletti della stessa lista.
L’articolo 9 stabilisce che, su richiesta di un certo numero di elettori, possa essere instaurata la stessa procedura di verifica anche per politici e amministratori che rivestono altre cariche.
L’articolo 10 prevede che il regolamento eventualmente necessario per l’attuazione della legge sia emanato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale.
L’articolo 11 dispone l’incompatibilita` di cariche pubbliche elettive con qualunque altra carica pubblica elettiva. Cio` e` la necessaria conseguenza del maggiore impegno politico che si ritiene dovrebbe implicare la corretta applicazione della legge.
L’articolo 12 reca una norma di copertura finanziaria. Non si e` in grado di quantificare l’onere finanziario derivante dall’applicazione della legge non essendosi in possesso dei dati economicofinanziari relativi alle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni in occasione di competizioni elettorali Si ritiene in generale che la spesa dovrebbe essere contenuta, tenuto conto della semplicita` dei meccanismi proposti e della compensazione con le minori spese. Tuttavia, per l’eventuale eccedenza, si e` indicata l’unita` previsionale di base “Armamenti terrestri” dello stato di previsione del Ministero della difesa, la cui notevole entita` potrebbe essere utilmente ridotta a vantaggio di tutta la collettivita`.

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