Resoconto parlamentare del 23 gennaio 2003 |
Senza sovranità. Segreti di Stati alleati che pesano e condizionano il Belpaese, usato come una portaerei per fare la guerra. Il più importante accordo bilaterale è il Bilateral Infrastructure Agreement del 20 ottobre 1954, in palese violazione della Costituzione repubblicana, mai ratificato dal Parlamento italiano. Ad esso sono poi strettamente collegati un accordo tecnico aereo del 30 giugno 1954 ed un accordo tecnico navale del 20 ottobre 1954. Tali accordi fuorilegge hanno un’elevata classifica di segretezza e non possono essere declassificati, unilateralmente poiché il regime di segretezza è stato stabilito di comune accordo dai Governi italiano e statunitense.
L’accordo venne firmato dal ministro degli esteri italiano (Giuseppe Pella) e dall’ambasciatrice statunitense in Italia (Clara Booth Luce), non venne mai sottoposto a ratifica parlamentare. Il fondamento giuridico di tale procedura viene fatto risalire alla “procedura semplificata”, un comportamento consuetudinario che prevede l’entrata in vigore di un atto non appena siglato da un rappresentante dell’esecutivo. Questa procedura, di norma utilizzata per accordi di natura tecnica, non si sarebbe potuta applicare anche all’accordo relativo alle installazioni militari. In virtù degli articoli 80 ed 87 della Costituzione, l’accordo circa le installazioni militari, rientrando tra gli accordi di natura politica e non essendo inquadrabile in fattispecie di natura finanziaria, costituisce un caso per il quale la procedura semplificata non potrebbe essere applicata. Il ricorso alla procedura semplificata nella risoluzione delle problematiche connesse alla installazione militare potrebbe configurare l’incostituzionalità dei procedimenti adottati; l’incostituzionalità degli accordi circa le basi militari statunitensi, anche nei casi in cui è stata sollevata, non ha tuttavia sortito conseguenze giuridiche nella validità degli accordi. Il segreto militare relativo alle infrastrutture, ai compiti, alla distribuzione di uomini, mezzi e materiali ed al tipo di presenza militare nelle diverse località si espande fino ad abbracciare le regole che disciplinano le funzioni di comando nelle basi ove operano forze statunitensi, nonché le disposizioni sui rapporti fra le autorità militari italiane e statunitensi.
L’accordo venne firmato dal ministro degli esteri italiano (Giuseppe Pella) e dall’ambasciatrice statunitense in Italia (Clara Booth Luce), non venne mai sottoposto a ratifica parlamentare. Il fondamento giuridico di tale procedura viene fatto risalire alla “procedura semplificata”, un comportamento consuetudinario che prevede l’entrata in vigore di un atto non appena siglato da un rappresentante dell’esecutivo. Questa procedura, di norma utilizzata per accordi di natura tecnica, non si sarebbe potuta applicare anche all’accordo relativo alle installazioni militari. In virtù degli articoli 80 ed 87 della Costituzione, l’accordo circa le installazioni militari, rientrando tra gli accordi di natura politica e non essendo inquadrabile in fattispecie di natura finanziaria, costituisce un caso per il quale la procedura semplificata non potrebbe essere applicata. Il ricorso alla procedura semplificata nella risoluzione delle problematiche connesse alla installazione militare potrebbe configurare l’incostituzionalità dei procedimenti adottati; l’incostituzionalità degli accordi circa le basi militari statunitensi, anche nei casi in cui è stata sollevata, non ha tuttavia sortito conseguenze giuridiche nella validità degli accordi. Il segreto militare relativo alle infrastrutture, ai compiti, alla distribuzione di uomini, mezzi e materiali ed al tipo di presenza militare nelle diverse località si espande fino ad abbracciare le regole che disciplinano le funzioni di comando nelle basi ove operano forze statunitensi, nonché le disposizioni sui rapporti fra le autorità militari italiane e statunitensi.
In questo quadro, tra gli accordi più significativi vi è lo Shell Agreement o Memorandum d’Intesa tra il Ministero della Difesa della Repubblica italiana ed il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America, stipulato il 2 febbraio 1995, che è specificatamente riferito alle installazioni e alle infrastrutture concesse in uso alle forze statunitensi in Italia.
Le basi militari USA all’estero, che spesso trovano nei conflitti il momento di maggiore incremento, svolgono una funzione di supporto alle attività commerciali e produttive e costituiscono un elemento centrale nelle relazioni diplomatiche tra differenti Paesi. Il loro utilizzo come sostegno ed assistenza alle rotte commerciali costituisce una delle caratteristiche della presenza militare all’estero della Gran Bretagna che gli Stati Uniti hanno fatto proprie. L’attività di sostegno all’espansione economica svolta dalle basi militari all’estero, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, si è estesa anche alla creazione di un clima favorevole per le imprese statunitensi all’estero, in particolar modo in Europa.
La presenza di forze armate sul “nostro” territorio costituisce una forma di pressione territoriale in grado di esercitare influenza nelle politiche interne del Paese ospitante. La presenza militare, oltre alle sue dinamiche a scala locale, plasma il Paese ricevente, influenzandone cultura e società ed alterandone anche il processo di democratizzazione.
La volontà politica di mantenere le relazioni con gli Stati Uniti in linea con quanto previsto nel 1954 e di celare alla popolazione italiana la conoscenza del contenuto degli accordi bilaterali prevarica la stessa costituzionalità dell’atto. La segretezza degli accordi con gli Stati Uniti del 1954 ed i successivi accordi, altrettanto segreti, circa le differenti installazioni si è estesa non solo ai contenuti degli accordi, ma alla loro stessa esistenza.
Nel 1959 l’Italia siglò con gli Stati Uniti un accordo che garantiva loro la possibilità di impiantare sul territorio italiano missili Jupiter dotati di una potenza nucleare superiore a quella delle bombe sganciate in Giappone. L’accordo, che generò tensioni con l’Unione Sovietica, non venne mai ratificato in Parlamento e la sua sottoscrizione appare potesse essere ignota anche all’allora presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi. Attraverso questo accordo l’Italia utilizzava la possibilità atomica, esponendo i propri cittadini ad un potenziale attacco da parte sovietica, per rinsaldare le interrelazioni economiche con gli Stati Uniti e manifestare con decisione la propria volontà di aderire al patto atlantico.
Gli accordi stipulati dall’Italia con gli Stati Uniti non hanno subito, nel corso della loro evoluzione, una rinegoziazione, come nel caso degli accordi stipulati da Grecia, Turchia e Spagna, per i quali venne richiesta l’approvazione parlamentare e, conseguentemente, venne reso pubblico il contenuto.
La normativa circa la presenza di installazioni militari statunitensi in Italia è stata incrementata nel 1995 dallo Shell Agreement o “Memorandum d’intesa tra il ministero della difesa della Repubblica italiana ed il dipartimento della difesa degli Stati Uniti d’America, relativo alle installazioni/infrastrutture concesse in uso alle forze statunitensi in Italia”. Questo accordo, ugualmente entrato in vigore attraverso procedura semplificata ed inizialmente secretato, costituisce principalmente un documento di natura tecnica, attraverso il quale viene indicato lo schema necessario alla formulazione degli accordi relativi alle varie installazioni.
Le problematiche di sovranità si sviluppano anche riguardo alla presenza e la gestione delle armi nucleari. Gli Stati Uniti hanno, nel corso della loro presenza in Italia, utilizzato molte delle installazioni per finalità connesse agli ordigni nucleari. Depositi e basi abilitate all’utilizzo, sia terrestre che aereo, di ordigni nucleari hanno costituito una parte centrale e conclamata, soprattutto dalla letteratura estera, della presenza militare statunitense in Italia.
La prima presenza nucleare statunitense in Italia, risale agli ’50 quando, nella base di Gioia del Colle vennero ospitati 30 missili Jupiter. La presenza di testate nucleari e di missili Jupiter venne mantenuta segreta da parte delle autorità italiane. La presenza nucleare degli Stati Uniti in Italia si amplia negli anni ’80, prima attraverso il processo di installazione di ordigni nucleari a Comiso, e successivamente con lo stanziamento del 401° Squadrone Tattico ad Aviano.
Attualmente un arsenale nucleare è presente nelle basi di Aviano e di Ghedi Torre, nonché a Sigonella, in violazione del Trattato di non proliferazione nucleare. Stati Uniti d’America ed Italia sono entrambi aderenti al TNP. La presenza di ordigni nucleari in Italia, ed analogamente negli altri Paesi che non rientrano in quelli autorizzati a detenere armi nucleari ma nei cui territori gli Stati Uniti stanziano testate nucleari, porterebbe una violazione da parte di entrambi i Paesi del trattato di non proliferazione. La presenza di ordigni nucleari è dal punto di vista legislativo risolto con il sistema della “doppia chiave” per il quale gli Stati Uniti sono detentori degli ordigni e ne sono autorizzati all’utilizzo ma questo è permesso solo previo autorizzazione italiana, che di per sé non possiede testate nucleari. L’escamotage utilizzato per ovviare alle problematiche giuridiche, connesse alla presenza di testate nucleari, non incide tuttavia sui suoi effetti. L’aderenza al trattato di non proliferazione dovrebbe ricondurre non solo ad un aspetto legale, ma dovrebbe piuttosto essere rappresentativo di una scelta politica definita
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